piano integrato per il parco

descrizione procedimento

Il Piano integrato per il Parco è uno strumento di attuazione dell'area protetta, così come il Regolamento del Parco.
I contenuti del Piano integrato - validi per ogni Parco regionale della Toscana - sono stabiliti dall'art. 27 della L.R. n. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nei termini qui di seguito riportati:

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991. 2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, della l. 394/1991. Detta sezione riporta la disciplina statuta ria di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all’articolo 95 della medesima legge determinando:
a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991;
c) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
e) specifici vincoli e salvaguardie;
f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991, cui debbono uniforma rsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco.
3. La sezione di cui al comma 2:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all’articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all’interno del parco;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all’articolo 3 della l. 394/1991;
d) definisce le misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a) e ne costituisce piano di gestione, ove necessario.
4. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della l. 394/1991, si conforma ed attua il PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014.
5. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco prevede specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.
6. Le cartografie del piano integrato per il parco sono redatte secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.
7. L’approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti.
8. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con il piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015 e con il PAER di cui all’articolo 12:
a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;
b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all’articolo 14, comma 3, della l. 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile;
e) può preveder e l’attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all’articolo 7, comma 1, della l. 394/1991.

I contenuti del Piano integrato per il Parco più specifici della situazione delle Alpi Apuane sono definiti dall'art. 14 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., nei termini qui di seguito riportati:

1. (abrogato).
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 , il piano individua i perimetri entro cui è consentito l’esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può prevedere l’estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell’area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende i l divieto di caccia per le aree contigue intercluse.
3. Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti.
4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all’ art. 32, comma 1, L. n. 394/1991, specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell’area contigua e le relative direttive sono stabilite d’intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.

Il procedimento per l'adozione e l'approvazione del Piano per il Parco è disciplinato dall'art. 29 della della L.R. n. 30/2015 e succ. mod. ed integr., qui di seguito riportato:

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico del parco. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, il piano integrato è adottato e approvato dal Consiglio regionale applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 65/2014.
3. Il deposito di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 è effettuato presso il Consiglio regionale e presso la sede dell’ente parco. Il piano integrato per il parco adottato è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce. Le osservazioni sono presentate all’ente parco, che provvede alla relativa istruttoria. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti all’articolo 19, commi 2 e 3, della l.r. 65/2014, le osservazioni pervenute e gli esiti dell’istruttoria svolta, sono trasmessi dall’ente parco alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco.
4. Ai fini dell’approvazione del piano, la Giunta regionale, verificati gli esiti dell’istruttoria effettuata dall’ente parco, ed acquisito il parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette al Consiglio regionale la documentazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, unitamente alle proprie proposte di emendamento.
5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere aggiornata annualmente, in conformità alle previsioni del PAER di cui all’articolo 12 e con le modalità previste dalla l.r. 1/2015 su iniziativa del consiglio direttivo, sentiti la comunità ed il comitato scientifico del parco.
6. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere riformulata entro sei mesi dall’approvazione del PRS, al fine di adegua r n e i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale. La proposta di riformulazione della sezione programmatica è adottata dal consiglio direttivo, previa acquisizione dei pareri obbligatori della comunità e del comitato scientifico del parco ed è inviata alla Giunta regionale entro dieci giorni. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette tale proposta di riformulazione al Consiglio regionale per l’approvazione, segnalando le eventuali difformità della stessa dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.


ufficio competente

U.O. "Pianificazione territoriale"
c/o Uffici di Massa, via Simon Musico, 8
apertura al pubblico: martedì 9.00-13.00, 15.00-17.00    mercoledì e venerdì 9.00-13.00
tel. 0585/799488 - 799447
rpuccini@parcapuane.it - sozioso@parcapuane.it
 

responsabile procedimento

Raffaello Puccini - U.O. "Pianificazione territoriale"
tel. 0585/799488
rpuccini@parcapuane.it - parcoalpiapuane@pec.it
 

modalità operative per ottenere informazioni sui procedimenti in corso

Raffaello Puccini - U.O. "Pianificazione territoriale"
c/o Uffici di Massa, via Simon Musico, 8
apertura al pubblico: martedì 9.00-13.00, 15.00-17.00    mercoledì e venerdì 9.00-13.00
tel. 0585/799488
rpuccini@parcapuane.it - parcoalpiapuane@pec.it
 

autodichiarazione / silenzio-assenso

Per la sua natura, questo procedimento non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato.
Inoltre, lo stesso procedimento non può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione.
 

termine di legge per la conclusione del procedimento

L'ente parco è comunque tenuto alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale del piano integrato per il parco, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 30/2015  succ. mod. ed integr., per la relativa adozione.
 

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo la prassi ordinaria
 

link di accesso al servizio on line

stato di attuazione e documenti del procedimento
 

modalità effettuazione pagamenti

Non necessario.
 

potere sostitutivo in caso di inerzia

Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta Regionale, attraverso il suo Presidente, secondo le disposizioni di cui all'art. 44 della L.R. n. 30/2015 e succ. mod. ed integr.




 

responsabile aggiornamento: Antonio Bartelletti
ultimo aggiornamento: 23/03/2020