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14/04/2021
Come e quando è possibile la raccolta di specie vegetali dentro il Parco?
How and when is the collection of vegetable species allowed in the Park?



Nei giorni scorsi il Comitato scientifico del Parco delle Alpi Apuane ha deciso di non accogliere la richiesta avanzata da un privato per la raccolta piante officinali spontanee nell'area parco per scopi economici.

Una decisione che sta sollevando alcuni interrogativi e richieste di chiarimento. A questo proposito si precisa che, nel Parco delle Apuane, non è consentita la raccolta di specie vegetali non coltivate, che vivono spontaneamente negli habitat naturali e semi-naturali. Lo dispone l'art. 31, comma 2, della Legge Regionale Toscana (n. 65/1997 e succ. mod. ed integr), che richiama i divieti di cui all'art. 11 della L. 394/1991 e succ. mod. ed integr.

Tale vincolo è derogabile solo in casi eccezionali, per fini di ricerca scientifica o di didattica naturalistica ben circostanziati, previa acquisizione del parere vincolante e favorevole del Comitato scientifico.

La richiesta di raccolta di piante officinali spontanee non è stata accolta favorevolmente perché non rientra nei casi in cui è possibile derogare alla legge: non ha infatti, né finalità scientifiche né didattiche, ma soltanto commerciali. Diminuire le potenzialità vegetative e riproduttive di popolazioni tutelate dall'area protetta è attuabile unicamente in situazioni molto controllate e su piccoli numeri, per cui sono sempre da evitare proposte guidate da puro interesse economico, tenuto conto che le logiche del ricavo spingono spesso a superare i limiti della sostenibilità. Da qui il diniego da parte del Comitato scientifico.

Il Parco precisa che ogni richiesta ha una storia a sé e verrà espressamente valutata, nei singoli e diversi casi, da parte del Comitato scientifico, organismo a cui competono queste decisioni tecnico-scientifiche.



Lara Vené


 



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