Art. 14
- Comitato scientifico
1. E’ composto da sette (7) esperti nelle scienze
naturalistiche, ambientali e territoriali, così
individuati per i diversi campi disciplinari che seguono,
in modo da assicurare un più ampio ventaglio di
competenze:
- scienze geologiche; scienze botaniche; scienze
zoologiche; scienze agronomiche; scienze forestali;
scienze ecologiche; scienze urbanistiche.
2. I suoi membri sono nominati dal Consiglio direttivo,
con votazioni distinte per ogni campo disciplinare sopra
definito, sulla base di elenchi nominativi segnalati dalle
Università degli Studi con sede in Toscana, fra i propri
docenti ordinari e associati, e dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche, fra i propri ricercatori.
3. Elegge, nel suo seno, un Presidente che convoca e
presiede le sedute e tiene i rapporti con gli Organi e gli
Uffici dell’Ente, avendo diritto d’accesso a tutti gli
atti e ai documenti dell’Ente;
4. Provvede ad esprimere, in rapporto alle proprie
competenze, parere obbligatorio sul Piano per il Parco,
sul Regolamento, sui Piani di gestione, sul Piano
pluriennale economico-sociale. A richiesta degli Organi
dell’Ente e del Direttore, si esprime su ogni altra
questione per la quale si ritenga necessario il parere del
Comitato stesso.
5. Può proporre iniziative in materia di ricerca
scientifica, didattica ed informazione ambientale.
6. Non sono sottoposti al parere del Comitato le singole
pratiche relative alle autorizzazioni e ai nulla osta.
| Regolamento
Comitato Scientifico - Funzioni, competenze ed atti del
Comitato Scientifico |
ART. 1
Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive nei
confronti del Parco e degli Enti locali interessati
dall’area protetta. Indirizza e coordina l’attività
del Gruppo di Lavoro per le attività estrattive e della
Commissione Beni Ambientali e di altre strutture tecnico
consultive del Parco. Le Commissioni provinciali di
Lucca e Massa Carrara per la tutela e la conservazione
della flora spontanea e della fauna minore vengono
coordinate dal Comitato Scientifico solo nel caso in cui
il Parco se ne avvalga. Le funzioni di indirizzo sono
espresse per mezzo di appositi documenti sui diversi
argomenti trattati.
ART. 2
Il Comitato Scientifico è sentito obbligatoriamente
dagli Organi del Parco su ogni atto normativo, di piano
e di programma, prima della loro adozione. E’ pure
sentito preventivamente su qualsiasi proposta di
modifica dei perimetri e zonizzazioni del territorio del
Parco a seguito di iniziative, volte a tele scopo, da
parte degli Enti locali interessati, dal Parco stesso o
dalla Regione. Prima della discussione ed eventuali
adozioni su tali iniziative, il Presidente del Parco
trasmette al Comitato Scientifico tutti gli atti
inerenti, completi di ogni allegato. Il Comitato
Scientifico si esprime altresì su ogni questione che
gli venga sottoposta da parte del Direttore del Parco.
In tutti i casi descritti sopra, il Comitato Scientifico
deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dalla
richiesta, altrimenti il parere s’intende positivo
(silenzio-assenso).
ART. 3
Il Comitato Scientifico può inoltre esprimersi
preventivamente su ogni altro atto d’iniziativa
pubblica o privata che rientri nelle competenze del
Parco, purché gli venga trasmessa dalla Segreteria del
Parco. Il Comitato Scientifico può infine pronunciarsi
preventivamente sugli atti oggetto di esame da parte
degli Organi del Consorzio. Per facilitare tale
eventuale pronuncia, la Segreteria del Parco deve
comunicare, tramite Fax, a tutti i membri,
singolarmente, del Comitato Scientifico l’elenco di
tali atti e/o l’Ordine del Giorno (O.d.G.) del
Comitato di Gestione e/o dell’Assemblea del Parco, non
appena entratane in possesso. I componenti del Comitato
Scientifico, ove lo ritengano necessario, segnaleranno
al Presidente del Comitato la necessità di consultare
la documentazione di uno o più atti in previsione di un
parere. E’ compito del Presidente del Comitato
Scientifico informare, entro sette (7) giorni dalla data
di trasmissione del Fax, la Segreteria del Parco circa
l’atto o gli atti su cui il Comitato ritiene dover
esprimere un parere prima che venga deliberato. Il
membro o i membri del Comitato Scientifico, che hanno
avanzato la proposta di sospensiva dell’atto(i), sono
tenuti a riferirne nel Comitato Scientifico il quale
adotterà poi, entro il tempo previsto dei trenta giorni
post-comunicazione della Segreteria del Parco,
l’opportuno parere.
ART. 4
I pareri, le proposte e i documenti di indirizzo
espressi dal Comitato Scientifico sono trasmessi dal suo
Presidente, tramite l’Ufficio competente, al
Presidente del Parco assieme agli allegati verbali delle
riunioni nelle quali è avvenuta la discussione
relativa.
ART. 5
Il Presidente, eletto nella prima riunione del Comitato
Scientifico a maggioranza assoluta dei voti, predispone
l’Ordine del Giorno di ciascuna seduta, inserendovi
anche gli argomenti la cui discussione sia stata
richiesta da almeno 2 componenti del Comitato
Scientifico; Convoca il Comitato tramite invio ai membri
dell’O.d.G. almeno sette giorni prima della riunione,
di cui viene indicata la sede; Indice la convocazione
straordinaria del Comitato Scientifico dietro richiesta
di almeno cinque (5) membri che ne predispongono anche
l’O.d.G.. Il termine dei sette giorni di preavviso
della riunione può non essere rispettato in caso di
convocazione del Comitato Scientifico richiesto in base
a quanto previsto dal secondo comma dell’Art. 3 del
Regolamento, o in altri casi di eccezionalità. Presiede
le riunioni e pone in votazione le proposte di parere e
di indirizzo. In caso di assenza o di impedimento
temporaneo il Presidente è sostituito da un membro del
Comitato da Lui designato.
ART. 6
Il Comitato Scientifico ha sede presso gli Uffici
dell’ U.O. Economia e Natura del Parco in Carrara
(Massa - Carrara), dove vengono tenute le pratiche e la
documentazione degli atti di sua competenza. Esso può
riunirsi anche presso le altre sedi dell’Ente. Per la
validità delle riunioni é richiesto il numero legale
dei componenti (quattro su sette). Le votazioni sono
espresse in forma palese. Per l’approvazione di pareri
etc. è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti;
(in caso di parità vale doppio il voto del
Presidente). Qualora ne venga fatta esplicita richiesta,
è riportato a verbale il parere contrario del o dei
componenti rimasti in minoranza, con le relative
motivazioni. Ciascun membro del comitato ha comunque la
facoltà della trascrizione a verbale di ogni sua
dichiarazione, su qualunque atto in discussione, purché
presentata scritta al segretario del Comitato.
ART. 7
Il Comitato Scientifico può stabilire ed organizzare,
attraverso il competente Ufficio del Parco, sopralluoghi
nelle zone interessate dagli atti in discussione,
qualora ritenga la visione diretta delle situazioni
necessaria per una migliore definizione del proprio
parere o indirizzo. Ogni sopralluogo può essere
effettuato collegialmente dal Comitato oppure da parte
di alcuni dei suoi membri per una economia di gestione e
per un eventuale svolgimento contemporaneo di più
sopralluoghi. La decisione finale sull’atto che ha
determinato il sopralluogo viene comunque assunta dal
Comitato in toto.
ART. 8
A cura dell’Ufficio competente è tenuto un registro
dell’attività svolta dal Comitato Scientifico, sotto
forma di verbali sintetici delle sedute e dei
sopralluoghi. Sempre a cura dello stesso Ufficio, è
tenuto un protocollo ed un archivio aggiornato delle
varie istanze pervenute, o richieste dal Comitato agli
Organi del Parco, del loro stato in essere e della loro
conclusione finale.
ART. 9
Il presente regolamento può essere modificato o
integrato con l’approvazione dei 2/3 dei componenti il
Comitato Scientifico. |