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codice
disciplinare
si riportano di seguito:
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Il Codice Disciplinare
attualmente vigente di cui all’art. 3 del CCNL del personale del
comparto Regioni/Autonomie Locali sottoscritto in data 11/04/2008.
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Gli articoli 67, 68 e
69 di cui al capo V (Sanzioni disciplinari, responsabilità dei
dipendenti pubblici) del Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 di
attuazione della Legge 04 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, che introducono nuove fattispecie di
infrazioni disciplinarmente rilevanti e regolamentano termini e
competenze del procedimento disciplinare, da considerarsi parte
integrante del suddetto codice disciplinare.
CCNL di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e
autonomie locali
quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007
sottoscritto definitivamente in data 11/04/2008.
Titolo II
Rapporto di lavoro
Capo I
Disposizioni disciplinari
Art. 3
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto
previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in
accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle
mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle
previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica
azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal
minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando
l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in
tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di
lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza
verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del
pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati,
nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a
lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o
vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte
a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970
n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di
lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti
assegnati.
L’importo delle
ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5.
La sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che
abbiano comportato l’applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma
4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni
o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi
l’entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni
causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi,
calunniosi o diffamatori nei confronti di altri
dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o
terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente,
salvo che siano espressione della libertà di pensiero,
ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da
cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all’ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica
per:
a)
recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma
precedente quando sia stata comminata la sanzione
massima oppure quando le mancanze previste al comma 5
presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per
un numero di giorni superiore a quello indicato nella
lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell’ente o ad esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi
o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme
di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente al fine di procurargli
un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della
dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi
di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario
o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze
anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica
anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali
atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno
grave all’ente o a terzi.
Nella sospensione
dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è
privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a
decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una
indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52,
comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del
14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai
fini dell’anzianità di servizio.
7. La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle
mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato
l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera
c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di
servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate
nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali
previsti, in relazione alla tipologia di mobilità
attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata
si sia protratta per un periodo superiore a quindici
giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si
applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati
attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona
diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori dal servizio e non attinente in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità
tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all’attività
ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da
comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione
dei servizi agli utenti.
8. La sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza
recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie
di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1.
per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1,
lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del
codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio
1992 n. 16; per il personale degli enti locali
il riferimento è ai delitti previsti dagli artt.
58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art.
316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59,
comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già
indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e
all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c)
del D.Lgs.n.267 del 2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1
della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d)
condanna passata in giudicato quando dalla stessa
consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso
in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in
via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei
confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
g) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché
colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o
concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal
giudice per le indagini preliminari.
9. Le mancanze non
espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei
lavoratori di cui all’art. 23 del CCNL del 6.7.1995,come modificato
dall’art.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla misura
delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere
data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile
a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può
essere sostituita con altre.
11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di
lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni
dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal
quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo
antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui a
comma 11, si applicano le sanzioni previste dall’art.25 (codice
disciplinare) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.25 del
CCNL del 22.1.2004.
13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono
disapplicate le disposizioni dell’art.25 del CCNL del 6.7.1995 come
sostituito dall’art.25 del CCNL del 22.1.2004.
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Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150
(attuazione della Legge 04 marzo 2009 n.15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni)
Capo V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici
Art. 67
Oggetto e finalità
1. In
attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le
disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di
sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al
fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e
di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari,
ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 68
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di
conciliazione
1. L'articolo
55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente: «Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di
quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure
di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la
facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi
e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali
procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con
esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli
55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di
cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni
conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
Art. 69
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo
l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti
i seguenti: «Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento
disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le
quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento
disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando
il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle
indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge
secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita
dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con
qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente
lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha
notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e
comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non
intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di
grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio
del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a
dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente,
il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura
corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola
volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini
stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di
quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari
al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi
ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza
del termine per la conclusione del procedimento resta comunque
fissata alla data di prima acquisizione della notizia
dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio
del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella
di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni
successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può
indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo
procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della
posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a
mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale
con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli
atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di
termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o
l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La
predetta attività istruttoria non determina la sospensione del
procedimento, né il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa,
che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni
false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte
dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento
disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso
quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione
dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora
pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione
commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il
procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del
presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai
fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 55-ter
(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale)
1. Il
procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in
parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per
le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma
1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per
le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma
1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare
complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi
sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere
il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva
la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti
cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude
con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il
procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di
assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non
sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente
medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di
parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento
disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in
relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile
di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento
disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del
giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì,
se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione
del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento
disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta
giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza
di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o
dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il
rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto
previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare
ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi
1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater
(Licenziamento disciplinare)
1. Ferma la
disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,
anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive
o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e
della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì,
nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale
non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente
rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli
obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai
codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento è senza preavviso.
Art. 55-quinquies
(False attestazioni o certificazioni)
1. Fermo quanto
previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica
l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è
obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine
subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della
pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la
sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato
con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta
causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni
disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non
direttamente constatati né oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies
(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per
l'esercizio dell'azione disciplinare)
1. La condanna
della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante
dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi
concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai
codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i
presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare,
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando
cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale
accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità,
all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale
responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di
cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4.
Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce
le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale
ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in
disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti
retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato
motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o
manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e
palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili
aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non
perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle
infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata
attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a
quello spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si
applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal
contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a
carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi
di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies
(Controlli sulle assenze)
1. Nell'ipotesi
di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione
medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la
trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato
dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità, all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti
del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni
interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via
telematica della certificazione medica concernente assenze di
lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito
disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione
della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla
convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi
collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro
le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo,
sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonché il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive
competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente
articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare,
nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli
articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies
(Permanente inidoneità psicofisica)
1. Nel caso di
accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2,
comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il
personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al
servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per
l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza
degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione
della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione
del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato
motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della
sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione
in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto
di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di
sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies
(Identificazione del personale a contatto con il pubblico)
1. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con
il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo
mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre
presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale
individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su
proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale
delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.».
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